Il nostro
volto
Statuto
della Gioventù Francescana d’Italia
ü Forma di Vita (Artt.
1-12):
·
Identità e natura
della Gioventù Francescana (Artt.
1-4);
·
Impegni e metodi (Artt. 5-12).
ü Norme Organizzative
(Artt. 13-21 e Artt.22-45):
·
Organismi (Art. 22);
·
L'Assemblea (Artt. 23-25);
·
Il Consiglio (Artt. 26-31);
·
Il Presidente (Art. 32);
·
L’assistente
Spirituale (Art.33);
·
Elezioni (Artt. 34-43);
·
Contributi (Art.44);
·
Norma finale (Art. 45).
Forma di vita
Identità e natura della gioventù francescana
Art.1
La
Gi.Fra. è la Fraternità dei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo
a fare l’esperienza della vita Cristiana alla luce del messaggio di S.
Francesco d’Assisi, all’interno della Famiglia Francescana. A motivo della
scelta francescana vissuta nella Secolarità, i giovani maturano la loro
vocazione nell’ambito dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) di cui la Gioventù
Francescana è parte integrante.
Art.2
I
Giovani Francescani considerano la Regola dell’OFS approvata da Paolo VI, come
documento ispirazionale della propria vita e come singoli e come Fraternità,
confermando tale scelta mediante la Promessa (cfr. art.5)
Art.3
La
norma di vita dei Giovani Francescani è il Vangelo: in ogni Sua parola, come in
ogni uomo, essi sanno di incontrare Gesù Cristo; per questo si impegnano
assiduamente “a passare dal Vangelo alla Vita e dalla Vita al Vangelo” (Regola
OFS, art.4).
Art.4
La
Gi.Fra. è un cammino di discernimento vocazionale che offre il servizio
fraterno e gli strumenti per raggiungere la maturità umana, cristiana e
francescana del giovane, contribuendo a “rendere presente il carisma del comune
Serafico Padre nella vita e nella missione della Chiesa” (Regola OFS, art.1).
Impegni e metodi
Art.5
La
Promessa è l’impegno del giovane a conoscere e a vivere il Vangelo secondo
l’esempio di S. Francesco in seno alla propria Fraternità che lo accompagna nel
cammino di ricerca e di crescita spirituale.
Art.6
In
conformità all’articolo 2 del presente statuto, la “Forma di Vita” dei Giovani
Francescani è la seguente:
a)
I Giovani
Francescani ricerchino la persona vivente e operante di Cristo nei fratelli,
nella Sacra Scrittura, nella Chiesa e nelle azioni liturgiche. La fede di S.
Francesco ha detto queste parole: “niente altro vedo corporalmente in questo
mondo dello stesso Altissimo Figlio di
Dio se non il Suo Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue”, sia per essi
l’ispirazione e l’orientamento per la vita eucaristica (cfr. Regola OFS,
art.5).
b)
Sepolti e
resuscitati con Cristo nel battesimo, che li rende membri vivi della Chiesa, …
si facciano testimoni e strumenti della sua missioni tra gli uomini,
annunciando Cristo con la vita e con la parola. Ispirati da S. Francesco e con
lui chiamati a ricostruire la Chiesa, s’impegnino a vivere in piena comunione
con il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti in un fiducioso e aperto dialogo di
creatività apostolica (Regola OFS, art.6).
c)
… in virtù della
loro vocazione, sospinti dalla dinamica evangelica, conformino il loro modo di
pensare e di agire a quello di Cristo mediante un radicale mutamento interiore
che lo stesso Vangelo designa con il nome di “conversione”, la quale, per
l’umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno. In questo cammino di
rinnovamento il Sacramento della Riconciliazione è segno privilegiato della
misericordia del Padre e sorgente di grazia (Regola OFS, art.7).
d)
Come Gesù fu il
vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della contemplazione
l’anima del proprio essere e del proprio operare. Partecipino alla vita
sacramentale della Chiesa, soprattutto all’Eucarestia, e si associno alla
preghiera liturgica in una delle forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo
così i misteri della vita di Cristo (Regola OFS, art.8).
e)
La Vergine Maria,
umile serva del Signore, disponibile alla sua parola e a tutti i suoi appelli,
fu circondata da Francesco d’indicibile amore e fu designata Protettrice e
Avvocata della sua Famiglia. I Giovani Francescani manifestino a Lei il loro
ardente amore, con l’imitazione della sua incondizionata disponibilità e nella
effusione di una fiduciosa e cosciente preghiera (Regola OFS, art.9).
f)
Unendosi
all’obbedienza redentrice di Gesù, che depose la sua volontà in quella del
Padre, adempiano fedelmente agli impegni propri della condizione di ciascuno
nelle diverse circostanze della vita, e seguendo Cristo povero e crocifisso,
testimoniando anche tra le difficoltà e le persecuzioni (Regola OFS, art.10).
g)
Cristo, fiducioso
nel Padre, scelse per Sé e per la Madre sua una vita povera e umile, pur
nell’apprezzamento attento e amoroso delle realtà create; così…cerchino nel
distacco e nell’uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le
proprie materiali esigenze; consapevoli poi di essere, secondo il Vangelo,
amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio. Così, nello spirito
delle “Beatitudini”, s’adoperino a purificare il cuore da ogni tendenza e
cupidigia di possesso e di dominio, quali “pellegrini e forestieri” in cammino
verso la casa del Padre (Regola OFS, art.11).
h)
Testimoni dei beni
futuri e impegnati nella vocazione abbracciata all’acquisto della purità di
cuore, si rendano così liberi all’amore di Dio e dei Fratelli (Regola OFS,
art.12).
i)
Come il Padre vede
in ogni uomo i lineamenti del suo Figlio, primogenito di una moltitudine di
fratelli, … accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del
Signore e immagine di Cristo. Il senso di fraternità li renderà lieti di
mettersi alla pari con tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i
quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da
Cristo (Regola OFS, art.13).
l)
Chiamati, insieme
con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed
evangelico per la realizzazione del regno di Dio, consapevoli che “chiunque
segue Cristo, Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo”, esercitino con
competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio
(Regola OFS, art.14).
m)
Siano presenti con
la testimonianza della propria vita umana e anche con iniziative coraggiose,
tanto individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia e in
particolare nel campo della vita pubblica, impegnandosi in scelte concrete e
coerenti alla loro fede (Regola OFS, art.16).
n)
Reputino lo studio
e il lavoro come dono e come partecipazione alla creazione, redenzione e
servizio della comunità umana (Regola OFS, art.16).
o)
Nella loro famiglia
vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita,
sforzandosi di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo (Regola OFS,
art.17).
p)
Abbiano rispetto
verso le altre creature, animate e inanimate, che “dall’Altissimo portano
significazione”, e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al
francescano concetto di fratellanza universale (Regola OFS, art.18)
q)
Quali portatori di pace
e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell’unità e
della fraterne intese attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe
divino che è nell’uomo e nella potenza trasformatrice dell’amore e del perdono.
Messaggeri di “Perfetta Letizia”, in ogni circostanza, si sforzino di portare
agli altri la gioia e la speranza (Regola OFS, art.19).
Art.7
Per
realizzare pienamente questa “Forma di Vita”, secondo modelli propri delle
necessità del mondo giovanile e della sua pedagogia, i Giovani Francescani:
a)
Vivono la
Fraternità come un segno visibile della Chiesa, come comunità d’amore e luogo
privilegiato in cui si sviluppano il senso ecclesiale e la vocazione cristiana
e francescana, ove naturalmente è animata la vita apostolica dei suoi membri.
b)
Si inseriscono
pienamente, in modo attivo e operante, nella vita della Chiesa locale,
aprendosi a tutte le prospettive ministeriali e pastorali; intensificano il dialogo
e la collaborazione tanto con le Fraternità francescane quanto con gli altri
gruppi ecclesiali, allo scopo di un maggior arricchimento reciproco e di più
efficace servizio alla Chiesa e alla società.
c)
Rispondono
generosamente alla proposta formativa offerta dalle Fraternità ai vari livelli
attraverso sussidi, corsi di formazione, campi scuola, ritiri, momenti di
preghiera, condivisione fraterna e iniziative simili.
d)
Si avvalgono
nell’apostolato di tutti i mezzi che si ritengono idonei per un’efficace nuova
evangelizzazione, come i mezzi di comunicazione sociale e artistica.
Art.8
La
gioventù Francescana promuove itinerari formativi specifici, finalizzati a una
più matura e cristiana vita affettiva.
Art.9
La
Gioventù Francescana, in comunione con la Famiglia Francescana, propone
percorsi atti a preparare i giovani e i fidanzati a una consapevole scelta del
Matrimonio.
Art.10
La
Gioventù Francescana, in piena comunione con l’Ordine Francescano Secolare,
cura e anima i gruppi di fanciulli (Araldini), affinché, attraverso una
pedagogia adatta alla loro età, siano iniziati alla conoscenza e all’amore
della vita francescana (cfr. CCGG OFS, art.25).
Art.11
I
Giovani Francescani rivolgono particolare attenzione alle forme di
volontariato, atte ad assicurare un servizio umano, responsabile e
disinteressato ai fratelli, specialmente nell’ambito del proprio territorio e
nella prospettiva della riconciliazione in campo nazionale e internazionale.
Art.12
I
Giovani Francescani prestino attenzione anche alla cura dei momenti ricreativi,
affinché siano segno e testimonianza della gioiosa esperienza della vita
fraterna.
Norme organizzative
Art.13
La
Gioventù Francescana vive e opera attraverso le Fraternità che, costituite a
livello locale, regionale e nazionale, sono collegate e coordinate tra loro a
norma del presente Statuto e proiettate nel contesto internazionale.
Art.14
Ai
fini del presente statuto, si considera:
·
“Gifrino promesso”,
il giovane che ha celebrato la Promessa ovvero che l’ha rinnovata nell’ultimo
anno;
·
“Gifrino ammesso”,
il giovane che, compiuto un tempo di avvicinamento e conoscenza della
Fraternità non superiore a sei mesi è accolto attraverso il rito d’iniziazione
che segna anche l’inizio del cammino rispetto alla scelta della Promessa.
La
Gioventù Francescana d’Italia, riconoscendo in ambito formativo l’esigenza di
dover rispondere in maniera specifica ai bisogni dei gifrini promessi e non
promessi, come metodo pedagogico e pastorale considera le seguenti fasce di età
definite dall’assemblea nazionale: adolescenti, giovani e giovani adulti.
Art.15
a)
Si definisce
“gruppo in formazione” un gruppo di almeno cinque giovani interessati a
cominciare il cammino della Gioventù Francescana. Il cammino di formazione
iniziale che conduce alla celebrazione della prima Promessa, deve avere una
durata minima di un anno per i giovani e giovani adulti e di tre anni per gli
adolescenti, tenendo presente la maturità umana e spirituale del gruppo.
b)
Una Fraternità
locale si costituisce normalmente in presenza di un numero minimo di cinque
gifrini promessi e/o che abbiano rinnovato annualmente la promessa, a seguito
di richiesta scritta al consiglio Gi.Fra. di livello superiore, in armonia con
la Fraternità OFS, se esiste in loco, o con il Consiglio regionale OFS; ed è
sancita da un apposito documento emesso dal Consiglio Gi.Fra. di livello
superiore, una copia del quale viene consegnata al Consiglio OFS di
riferimento. In casi particolari, qualora il Consiglio regionale ne ravveda
l’opportunità, una Fraternità Gi.Fra. può essere costituita con un numero di
promessi e/o che abbiano rinnovato annualmente la Promessa non inferiore a tre.
c)
Si definisce
ufficialmente costituita quella Fraternità laddove sia presente un numero
minimo di cinque gifrini promessi e/o che abbiano rinnovato annualmente la
Promessa.
d)
Si definisce
“Fraternità locale in difficoltà” una fraternità il cui numero dei gifrini che
hanno celebrato e/o rinnovato la Promessa sia inferiore a cinque, per un tempo
più lungo di un anno dall’ultimo rinnovo della Promessa. Questi gifrini saranno
seguiti dal Consiglio Gi.Fra. di grado superiore fino a una nuova
rivitalizzazione della Fraternità. L’animazione fraterna e l’assistenza
spirituale sono rispettivamente assicurate dal Consiglio dell’OFS e dal
competente Superiore Maggiore.
Art.16
Possono
far parte di una Fraternità Gi.Fra. i giovani che hanno compiuto i 14 anni di
età e non superato i 30 compiuti. Quest’ultimo limite non si applica ai membri
dei Consigli in carica ai vari livelli.
Art.17
L’ingresso
in Fraternità è caratterizzato dalla celebrazione di un rito d’iniziazione.
L’iniziazione è il periodo di ricerca, di presa di contatto, di avvicinamento e
di accoglienza che termina con la decisione del giovane di iniziare il percorso
di preparazione per la Promessa della Gioventù Francescana. Il rito d’iniziazione
è celebrato dopo un periodo di frequentazione attiva della Fraternità che va
dai tre ai sei mesi e segna l’inizio del cammino del candidato alla Promessa.
Art.18
Il
cammino in preparazione alla prima Promessa ha una durata minima di un anno per
i giovani e giovani adulti, minima di due anni e massima di tre anni per gli
adolescenti. Con la Promessa il gifrino diventa membro effettivo della Gioventù
Francescana. L’ammissione alla Promessa è confermata dal Consiglio della
Fraternità Locale, dopo un’attenta valutazione della preparazione del gifrino e
delle motivazioni che lo animano.
Art.19
Momento
centrale della vita di Fraternità è la festa della Promessa. Il rito della
Promessa, con la quale i giovani assumono o rinnovano annualmente gli impegni di
vita evangelica propri della Gi.Fra., si svolge all’interno della Celebrazione
Eucaristica. In tale occasione si può effettuare la consegna del tau o di un
altro segno francescano.
Art.20
I
giovani che abbiano compiuto i 30 anni di età o che abbiano maturato la loro
scelta vocazionale antecedentemente, continuino la loro esperienza di vita
evangelica preferibilmente nell’Ordine Francescano Secolare o in altre forme di
vita ecclesiale. Si raccomanda tale scelta anche ai coniugati. È auspicabile
che il Giovane Francescano sia accompagnato in un tempo congruo
antecedentemente al compimento dei 30 anni a maturare una scelta consapevole
rispetto alla vocazione francescana nell’OFS. L’Ammissione e la Professione OFS
non precludono al giovane la possibilità di vivere la Fraternità Gi.Fra. fino
al compimento del trentesimo anno di età. Tale limite non si applica ai membri
dei Consigli in carica ai vari livelli. Il Giovane ammesso che vive la
simultaneità nelle due Fraternità OFS e Gi.Fra. continua a rinnovare il proprio
impegno con la Promessa, fino al momento della Professione. È importante che il
Giovane professo partecipi attivamente alla vita delle due Fraternità, anche se
le sue attività dovessero essere preferenzialmente rivolte alla Gi.Fra. (cfr.
Doc. CIOFS “Incorporazione nell’OFS dei membri della Gi.Fra.).
Art.21
Per
favorire una più stretta e intensa comunione con l’OFS, un rappresentante della
Gi.Fra., possibilmente professo e designato dal Consiglio tra i suoi membri, fa
parte del corrispondente Consiglio dell’OFS; un rappresentante dell’OFS,
designato dal proprio Consiglio tra i suoi membri, fa parte del Consiglio
Gi.Fra. di pari livello. Il delegato OFS ha diritto di voto nel Consiglio della
Gi.Fra a cui partecipa. Il delegato della Gi.Fra. ha diritto di voto nel
Consiglio dell’OFS solo se è professo (cfr. Cost. OFS art.97, comma 4). A
motivo della comunione che lega le due fraternità, l’animatore fraterno OFS, in
armonia con il Consiglio e l’Assistente della Gi.Fra., partecipa con la sua
esperienza di vita evangelica, aiuta i gifrini a progredire nel cammino di
crescita umana e spirituale, assicura una formazione francescana secolare
adeguata.
Organismi
Art.22
Gli
organi attraverso i quali la Fraternità esprime la propria funzionalità sono:
l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente e, per quanto attiene alla parte
spirituale, l’Assistente. La composizione, i compiti e il funzionamento di tali
organi sono regolati a norma del presente statuto.
L’ASSEMBLEA
Art.23
L’Assemblea,
o Capitolo, è l’organo fraterno con funzione legislativa, di indirizzo e
deliberativa chiamato a stabilire le norme che regolano la vita fraterna e a
formulare proposte per favorirne il buon andamento. In armonia con gli
insegnamenti della Chiesa Cattolica e con le decisioni dell’Assemblea di grado
superiore, ha la responsabilità di:
·
Programmare e
verificare il cammino fraterno;
·
Supportare il
Consiglio nell’attuazione delle decisioni assunte dagli Organi fraterni per il
bene della Fraternità;
·
Condividere le
difficoltà e, animata dalla preghiera, ricercarne le possibili soluzioni;
·
Eleggere il
Presidente, il Vice-Presidente e i Consiglieri secondo le norme stabiliti e dal
presente statuto;
·
Determinare il
contributo per il finanziamento delle varie attività, stabilire gli ambiti
verso i quali indirizzare la spesa e promuovere iniziative di
autofinanziamento.
Art.24
A
livello locale, l’Assemblea è composta dai gifrini promessi, dal delegato OFS e
dall’Assistente. Sono ammessi a partecipare anche i giovani non promessi con
solo diritto d’intervento. Hanno diritto di voto i gifrini promessi e il
delegato OFS. A livello regionale l’Assemblea è composta dal Consiglio
regionale in carica, dal delegato OFS regionale, dai Consigli locali, dalla
Conferenza degli Assistenti regionali e dagli Assistenti locali. È auspicabile
la partecipazione dei rappresentanti dei gruppi in formazione e delle
Fraternità in difficoltà, delle commissioni regionali, dei delegati OFS locali.
Qualora necessario, il Consiglio regionale può convocare tutti i gifrini. Hanno
diritto di voto il Consiglio regionale in carica, il delegato OFS regionale, i
presidenti e i vice-presidenti locali e un numero congruo di delegati delle
Fraternità locali, stabilito dall’Assemblea regionale. A livello nazionale
l’Assemblea è composta dal Consiglio nazionale in carica, dal delegato OFS
nazionale, dai Consigli regionali, dalla Conferenza degli Assistenti nazionali
e dagli Assistenti regionali. È auspicabile la partecipazione delle commissioni
nazionali e dei delegati OFS regionali. Hanno diritto di voto il Consiglio
nazionale in carica, il delegato OFS nazionale, i presidenti e i
vice-presidenti regionali ed eventualmente un numero congruo di delegati delle
Fraternità regionali stabilito dall’Assemblea nazionale. In nessun caso hanno
diritto di voto gli Assistenti, i giovani non promessi e colori per i quali è
auspicabile la partecipazione.
Art.25
L’Assemblea
nazionale e le Assemblee regionali si riuniscono in via ordinaria almeno una
volta all’anno, mentre l’Assemblea locale si riunisce almeno tre volte l’anno.
Straordinariamente, l’Assemblea di qualsiasi grado può essere convocata ogni
qual volta il Consiglio corrispondente lo ritenga opportuno, oppure quanto lo
richiedano per iscritto un terzo dei suoi membri. L’Assemblea è convocata dal
Presidente del Consiglio di pari grado entro un termine di anticipo non
inferiore a dieci, venti o trenta giorni, rispettivamente, a livello locale,
regionale o nazionale.
IL CONSIGLIO
Art. 26
Il
Consiglio è l’organo esecutivo delle decisioni e delle direttive della propria
Assemblea e di quella di grado superiore; assicura che la vita della Fraternità
si svolga secondo le norme enunciate nel presente Statuto.
Art.27
Il
Consiglio locale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un numero
di membri adeguato all’entità e all’attività della Fraternità, dal delegato OFS
per la Gi.Fra., nominato dal rispettivo Consiglio OFS e dall’Assistente di pari
grado. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente,
da un numero di membri adeguato all’entità e all’attività della Fraternità, dal
delegato OFS per la Gi.Fra., nominato dal Consiglio regionale dell’OFS e dalla
Conferenza regionale degli Assistenti. Il Consiglio Nazionale è composto dal
Presidente, dal Vice Presidente, da almeno altri cinque membri , dal delegato
OFS per la Gi.Fra., nominato dal Consiglio nazionale dell’OFS e dalla
conferenza nazionale degli Assistenti. I Consiglieri nazionali e regionali
fanno parte di diritto e con diritto di voto dei Consigli di grado inferiore
delle Fraternità alle quali appartengono.
Art.28
Ogni
riunione di Consiglio deve trovare riscontro scritto in un verbale. Insieme ai
verbali, il Consiglio avrà cura di redigere anche un registro della cassa
fraterna. È consentita la nomina di una segreteria, anche esterna al Consiglio,
con il compito di aiutare il Consiglio nell’organizzazione pratica delle
attività fraterne e negli adempimenti ordinari a esse connessi. Nel caso la
figura del segretario fosse esterna al Consiglio, parteciperebbe alle riunioni
ma senza diritto di voto. Ai consiglieri è affidata la promozione e la cura dei
vari settori d’impegno delle Fraternità.
Art.29
I
Consigli di livello nazionale e regionale si riuniscono almeno quattro volte
l’anno, mentre il Consiglio locale almeno una volta al mese. Il presidente
convoca tutti i componenti del Consiglio, comunicando per iscritto il luogo, la
data e l’ordine del giorno con un congruo anticipo.
Art.30
Il
Consiglio è responsabile della vita di Fraternità affinché si svolga nel
rispetto degli insegnamenti della Chiesa cattolica e in piena conformità al
carisma francescano.
In
particolare i compiti del Consiglio sono:
·
Impegnarsi a
realizzare e a vivere in pienezza la Fraternità all’interno del Consiglio;
·
Animare e
coordinare le attività della Fraternità;
·
Indire corsi di
formazione, di studio, di esercizi spirituali, convegni, raduni e simili
iniziative;
·
Curare la formazione
dei responsabili e degli animatori;
·
Interessarsi della
stampa e degli altri mezzi di comunicazione sociale;
·
Discutere e
approvare la relazione annuale preparata dal Presidente;
·
Animare e stimolare
i Consigli di grado inferiore;
·
Tenere vivi i
rapporti e accrescere la collaborazione con tutta la Famiglia Francescana,
particolarmente con l’OFS, mediate programmazioni e iniziative comuni
soprattutto nell’ambito della Chiesa locale;
·
Attivarsi, in
collaborazione con l’OFS, per la cura delle Fraternità degli Araldini;
·
Promuovere, in
collaborazione con l’OFS, opere vocazionali e di sostegno a situazioni di
bisogno;
·
Nominare un
segretario e un economo;
·
Nominare i
responsabili dei settori animazione: Formazione, Liturgia, GPSC (giustizia,
pace e salvaguardia del creato), Araldinato, Comunicazioni Sociali, ovvero
altri peculiari della propria fraternità.
Art.31
I
Consigli di grado superiore hanno la giurisdizione su quelli di grado
inferiore. È di loro competenza conoscere le problematiche interne ai Consigli
e alle Fraternità di grado inferiore al fine di raggiungere una soluzione
comune ed equa, preferibilmente in comunione col Consiglio OFS competente,
attraverso la condivisione, la preghiera e la correzione fraterna. In ogni caso
i Consigli di grado inferiore sono chiamati ad attenersi al discernimento
finale del Consiglio di grado superiore.
IL PRESIDENTE
Art.32
Il
Presidente è il responsabile di tutta l’animazione della propria Fraternità e
dei vari uffici e mansioni in ordine alla sua funzionalità. Egli rappresenta la
Fraternità stessa e cura l’esecuzione delle direttive delle assemblee e del
Consiglio. È coadiuvato in tutto da un Vice, il quale lo supplisce durante la
sua assenza.
L’ASSISTENTE SPIRITUALE
Art.33
In
segno di comunione con tutta la famiglia francescana, il Consiglio della
Gi.Fra. richiede ai competenti superiori un Assistente che curi spiritualmente
i singoli e la Fraternità tutta. Egli salvaguarda e nutre il senso ecclesiale e
il carisma francescano, favorisce la formazione di base e specifica, nonché la
promozione globale di tutta la Fraternità. Egli fa parte di diritto dei
Consigli e delle Assemblee di pari grado e di grado superiore. Esclusivamente
nei Consigli, ha diritto di voto eccetto che nelle questioni economiche. Nei
luoghi ove non fossero presenti religiosi del Primo Ordine o del TOR, i
competenti Superiori possono affidare il compito dell’assistenza ad altri
sacerdoti o religiosi/e, preferibilmente di spiritualità francescana (cfr.
Statuto per l’Assistenza spirituale e pastorale dell’OFS art.15.4). Per quanto
attiene al ruolo e alla procedura di formazione della Conferenza degli
Assistenti nazionali e regionali si faccia riferimento allo Statuto per
l’Assistenza spirituale e pastorale all’OFS.
Elezioni
(cfr. art.76 e seguenti delle Costituzioni
Generali OFS)
Art.34
La
designazione agli incarichi di Presidente, di Vice Presidente e di consigliere
di qualsiasi grado avviene a mezzo di elezioni e queste si effettuano a
scrutinio segreto.
Art.35
Il
Delegato internazionale rappresenta la Gi.Fra. d’Italia nel contesto
internazionale. L’Assemblea elettiva nazionale stabilisce se il Delegato
internazionale, successivamente individuato dal Consiglio, farà parte del
consiglio stesso nel corso del suo mandato. Nel caso in cui il Delegato internazionale,
eletto secondo le disposizioni del CIOFS, fosse un gifrino professo italiano
entrerà a far parte di diritto del Consiglio nazionale.
Art.36
Il
Presidente e i Consiglieri nazionali e regionali durano in carica tre anni;
quelli locali due anni.
Art.37
Il
Presidente nazionale e quello regionale possono non essere “Professi OFS”.
Almeno due membri del Consiglio nazionale siano Professi OFS (cfr. CCGG OFS
art. 97.3).
Art.38
Le
elezioni, o Capitolo elettivo, del Presidente, del Vice Presidente e dei membri
dei Consigli ai vari livelli, in armonia con le Costituzioni Generali dell’OFS,
si terranno a norma del presenta Statuto. La convocazione per l’elezione, o
Capitolo elettivo, sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il
luogo, il giorno e l’ora della elezione. È auspicabile che, entro un tempo
congruo, l’elezione, o Capitolo, sia preceduto dalla convocazione di
un’Assemblea precapitolare. (cfr. CCGG OFS art.76)
Art.39
L’assemblea
elettiva nazionale, o Capitolo nazionale è presieduta dal Presidente nazionale
OFS o da un suo delegato. Negli altri casi, l’Assemblea elettiva, o Capitolo,
sarà presieduta dal Presidente di livello immediatamente superiore o da un suo
delegato, il quale conferma l’elezione. Il presidente, o il delegato non può
presiedere le elezioni nella propria Fraternità locale, né le elezioni del
Consiglio di altro livello, di cui sia membro. Sia presente l’Assistente
spirituale di livello immediatamente superiore o un suo delegato, come
testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR. Il Presidente del
Capitolo e l’Assistente di livello superiore non hanno diritto di voto. Il
Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e due
scrutatori.
Art.40
Nella
Fraternità locale hanno voce attiva, ossia possono eleggere, e passiva, ossia
possono essere eletti, tutti i gifrini promessi. A livello regionale/nazionale
hanno voce attiva il Consiglio uscente, i Presidenti e Vice Presidenti
locali/regionali e un congruo numero di delegati stabiliti dall’Assemblea
regionale/nazionale. Hanno voce passiva tutti i gifrini promessi della
Fraternità regionale/nazionale. A ogni livello hanno voce esclusivamente attiva
i consiglieri uscenti che abbiano compiuto i 30 anni di età e il delegato OFS
per la Gi.Fra. In nessun caso è ammesso al voto l’Assistente. Per procedere
validamente alla celebrazione del capitolo elettivo, si richiede almeno la
presenza di più della metà degli aventi diritto al voto.
Art.41
Per
le elezioni del Presidente si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei
voti. Per le elezioni del Vice Presidente si procede in uguale maniera. Per l’elezione
dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è
sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei
presenti, espressi in segreto. Per ciascuna elezione, qualora due o più
candidati abbiano ricevuto lo stesso numero di voti nell’ultimo scrutinio utile
inefficace, si scelga mediante il criterio dell’anzianità della prima Promessa.
In caso di ulteriore parità, si scelga per anzianità anagrafica. Il Segretario
proclama il risultato delle elezioni; il Presidente del Capitolo, se tutto si è
svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l’incarico, conferma
l’elezione.
Art.42
Il
Presidente e il Vice Presidente possono essere eletti per tre mandati
consecutivi. Per la terza e ultima successiva elezione all’ufficio di
Presidente e Vice Presidente sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei
voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio, Il Presidente
uscente non può essere eletto Vice Presidente. I Consiglieri possono essere
eletti per più successivi mandati. A partire dalla terza successiva elezione
sarà necessaria la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti, che deve
ottenersi nel primo scrutinio. Il Consiglio di livello superiore ha il
diritto-dovere di invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i
casi d’inosservanza delle predette norme.
Art.43
Quando
l’ufficio di Presidente rimane vacante per un qualsiasi motivo, il Vice
Presidente ne assume l’ufficio fino al termine del mandato per il quale il
Presidente era stato originariamente eletto. Vacante l’ufficio di Vice
Presidente, uno dei consiglieri viene eletto Vice Presidente dal Consiglio
della Fraternità, con validità fino a Capitolo elettivo. Vacante l’ufficio di
Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione. In aggiunta ai
membri del Consiglio, secondo le esigenze che dovessero evidenziarsi durante il
mandato, l’Assemblea può eleggere altri consiglieri con diritto di voto. In
ogni caso, la somma delle sostituzioni e integrazioni non deve superare un terzo
della composizione iniziale del Consiglio eletto. Il Consiglio dichiara
decaduto il Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere che, senza aver
condiviso o comunicato le proprie motivazioni, sia stato assente, a livello
nazionale per tre volte consecutive, a livello regionale e locale per due volte
consecutive.
Contributi
Art.44
Per
garantire un’animazione adeguata, le Fraternità ai vari livelli provvedano a
costituire e mantenere un fondo cassa, previo contributo annuale di ciascun
gifrino, stabilito dalle Assemblee. Come responsabilità e condivisione
reciproca, i Consigli ai vari livelli collaborino tra loro per sostenere
l’economia di Fraternità e presentino un rendiconto:
·
Ogni sei mesi a
livello locale;
·
Una volta l’anno a
livello regionale e nazionale.
Norma finale
Art.45
Le
presenti norme valgono per tutta la Gioventù Francescana d’Italia. Le
precedenti norme s’intendono abrogate. Ogni modifica al presente Statuto deve
essere votata con la maggioranza assoluta dell’Assemblea nazionale ed entra in vigore
solo previa approvazione del Consiglio nazionale dell’OFS.
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